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Struttura e funzionamento dell’Unione Europea
(schede tematiche)
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06.01.2021
Processo decisionale dell'UE
Il processo decisionale dell’UE
coinvolge varie istituzioni europee, in particolare:
·
la Commissione europea.
·
il Consiglio dell’Unione
Europea
·
il Parlamento europeo
·
il Consiglio europeo
La Commissione europea presenta
le proposte di legge, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE esaminano le
proposte e le approvano. Nel 1963 la Corte di Giustizia della Comunità europea
ha elaborato per la prima volta il principio dell'autonomia del diritto
dell'UE, affermando che la Comunità Economica Europea costituisce un
ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a
favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato ai loro poteri sovrani e al
quale non sono soggetti soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini.
Questa autonomia ha condotto e conduce ancora a casi di conflitto tra norme
europee e nazionali, sempre risolti dalla Corte di Giustizia dell'UE che ha
definito due principi per regolarne i rapporti: 1. Il principio della diretta applicabilità
del diritto dell'UE; 2. Il principio della preminenza del diritto dell'UE
rispetto alla norma conflittuale statale, anche se posteriore.
Secondo il criterio della gerarchia delle fonti, però,
l'ordinamento giuridico italiano non consente ad alcuna direttiva o normativa
dell'UE di contrastare con la Costituzione in quanto fonte primaria; pertanto,
se una norma di rango inferiore come quelle dell'UE confligge con la carta
costituzionale, quest'ultima annulla la prima che viene esclusa dall'ordinamento.
La
Commissione europea è l’unica istituzione dell’UE autorizzata
a presentare proposte di legge, spesso su richiesta del Parlamento europeo o
del Consiglio dell’UE. (vedi scheda 2 in appendice)
Il
Consiglio dell’Unione Europea, insieme
al Parlamento europeo, è il principale organo decisionale dell’UE. Nel
Consiglio i ministri dei governi di ciascuno Stato membro si riuniscono per
discutere, modificare e adottare la legislazione e coordinare le politiche. I
ministri sono autorizzati a impegnare i rispettivi governi ad intraprendere le
azioni concordate nelle riunioni.
Il Parlamento europeo nell’ambito
del processo decisionale:
·
approva, modifica o respinge,
insieme al Consiglio dell’Unione europea, le proposte legislative presentate
dalla Commissione europea. Inoltre condivide con il Consiglio la responsabilità
di adottare il bilancio dell’UE (proposto dalla Commissione europea);
·
decide in merito agli accordi
internazionali;
·
decide in merito all’adesione
di nuovi paesi all’UE;
·
elegge il presidente della Commissione
- sulla base di una proposta presentata dagli Stati membri - e approva il
collegio dei commissari;
·
riesamina il programma di
lavoro della Commissione e invita quest’ultima a presentare proposte
legislative.
Il Consiglio europeo è
composto dai capi di Stato o di governo di tutti gli Stati membri dell’UE, dal
presidente della Commissione europea e dall’Alto rappresentante dell’Unione per
gli Affari esteri e la politica di sicurezza.
Il Consiglio europeo:
·
decide gli orientamenti
generali e le priorità politiche dell’UE ma non adotta atti legislativi;
·
si occupa di questioni
complesse o delicate che non possono essere risolte a livelli inferiori di
cooperazione intergovernativa;
·
definisce la politica estera e
di sicurezza comune dell’UE, tenendo conto degli interessi strategici dell’UE e
delle implicazioni per la difesa;
·
designa e nomina i candidati a
determinati ruoli di alto profilo dell’UE, quali il presidente della
Commissione europea e il presidente della Banca centrale europea.
Su ciascuna questione il
Consiglio europeo può:
·
invitare la Commissione europea
a presentare una proposta;
·
deferire la questione al
Consiglio dell’Unione europea.
Comitati consultivi
Il Parlamento, il Consiglio e
la Commissione devono consultare il Comitato europeo delle regioni per le
questioni di pertinenza regionale. Per altre determinate materie consultano il
Comitato economico e sociale europeo (CESE), che rappresenta le
organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e altri gruppi di
interesse. I pareri formulati da tali comitati non sono
vincolanti per le istituzioni dell’UE.
Altre istituzioni e altri
organi possono essere consultati quando una proposta rientra nella loro sfera
di interesse o di competenza: ad esempio la Banca centrale europea può essere
consultata in relazione a proposte che riguardano questioni economiche e
finanziarie.
Parlamenti
nazionali
I 27 parlamenti nazionali degli
Stati membri svolgono funzioni di controllo sui rispettivi governi in relazione
alle attività dell’Unione Europea e dispongono di una serie di diritti, tra cui
il diritto di esprimere le proprie riserve in relazione ai progetti di atti
legislativi.
I parlamenti nazionali
trasmettono alla Commissione pareri motivati qualora rilevino che un
determinato progetto di atto legislativo non rispetta il principio di
sussidiarietà.([1]) Se sono
soddisfatte determinate condizioni, la Commissione riesamina la sua proposta e
spiega pubblicamente i motivi per cui intende mantenerla, modificarla o
ritirarla.
La Commissione mantiene inoltre
un dialogo politico costante con i parlamenti nazionali, che le trasmettono i
loro pareri su qualunque sua iniziativa legislativa o politica o, di propria
iniziativa, su qualunque tema politico.
Approvazione del
bilancio dell’UE
[1] Il principio di sussidiarietà funge da criterio regolatore per l'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione. Il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale e legittima invece l'Unione a esercitare i suoi poteri quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di un'azione prevista in misura soddisfacente e quando l'intervento a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, l'intervento delle istituzioni dell'Unione a norma del principio di sussidiarietà presuppone che siano soddisfatte tre condizioni: (a) non si deve trattare di un settore di competenza esclusiva dell'Unione (competenza non esclusiva); (b) gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (necessità); (c) l'azione può, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguita meglio a livello di Unione (valore aggiunto).