Ritorna alla pagina principale

Struttura e funzionamento dell’Unione Europea
(schede tematiche)  

Processo decisionale dell'UE

(Scaricate il testo in versione Open Office o Word )

06.01.2021

Processo decisionale dell'UE


Il processo decisionale dell’UE coinvolge varie istituzioni europee, in particolare:

·         la Commissione europea.

·         il Consiglio dell’Unione Europea

·         il Parlamento europeo

·         il Consiglio europeo

 

La Commissione europea presenta le proposte di legge, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE esaminano le proposte e le approvano. Nel 1963 la Corte di Giustizia della Comunità europea ha elaborato per la prima volta il principio dell'autonomia del diritto dell'UE, affermando che la Comunità Economica Europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato ai loro poteri sovrani e al quale non sono soggetti soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini. Questa autonomia ha condotto e conduce ancora a casi di conflitto tra norme europee e nazionali, sempre risolti dalla Corte di Giustizia dell'UE che ha definito due principi per regolarne i rapporti: 1. Il principio della diretta applicabilità del diritto dell'UE; 2. Il principio della preminenza del diritto dell'UE rispetto alla norma conflittuale statale, anche se posteriore.

Secondo il criterio della gerarchia delle fonti, però, l'ordinamento giuridico italiano non consente ad alcuna direttiva o normativa dell'UE di contrastare con la Costituzione in quanto fonte primaria; pertanto, se una norma di rango inferiore come quelle dell'UE confligge con la carta costituzionale, quest'ultima annulla la prima che viene esclusa dall'ordinamento.

La Commissione europea è l’unica istituzione dell’UE autorizzata a presentare proposte di legge, spesso su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio dell’UE. (vedi scheda 2 in appendice)

Il Consiglio dell’Unione Europea, insieme al Parlamento europeo, è il principale organo decisionale dell’UE. Nel Consiglio i ministri dei governi di ciascuno Stato membro si riuniscono per discutere, modificare e adottare la legislazione e coordinare le politiche. I ministri sono autorizzati a impegnare i rispettivi governi ad intraprendere le azioni concordate nelle riunioni.

Il Parlamento europeo nell’ambito del processo decisionale:

·         approva, modifica o respinge, insieme al Consiglio dell’Unione europea, le proposte legislative presentate dalla Commissione europea. Inoltre condivide con il Consiglio la responsabilità di adottare il bilancio dell’UE (proposto dalla Commissione europea);

·         decide in merito agli accordi internazionali;

·         decide in merito all’adesione di nuovi paesi all’UE;

·         elegge il presidente della Commissione - sulla base di una proposta presentata dagli Stati membri - e approva il collegio dei commissari;

·         riesamina il programma di lavoro della Commissione e invita quest’ultima a presentare proposte legislative.

 

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo di tutti gli Stati membri dell’UE, dal presidente della Commissione europea e dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Consiglio europeo:

·         decide gli orientamenti generali e le priorità politiche dell’UE ma non adotta atti legislativi;

·         si occupa di questioni complesse o delicate che non possono essere risolte a livelli inferiori di cooperazione intergovernativa;

·         definisce la politica estera e di sicurezza comune dell’UE, tenendo conto degli interessi strategici dell’UE e delle implicazioni per la difesa;

·         designa e nomina i candidati a determinati ruoli di alto profilo dell’UE, quali il presidente della Commissione europea e il presidente della Banca centrale europea.

Su ciascuna questione il Consiglio europeo può:

·         invitare la Commissione europea a presentare una proposta;

·         deferire la questione al Consiglio dell’Unione europea.

 

Comitati consultivi

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono consultare il Comitato europeo delle regioni per le questioni di pertinenza regionale. Per altre determinate materie consultano il Comitato economico e sociale europeo (CESE), che  rappresenta le organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e altri gruppi di interesse. I pareri formulati da tali comitati non sono vincolanti per le istituzioni dell’UE.

Altre istituzioni e altri organi possono essere consultati quando una proposta rientra nella loro sfera di interesse o di competenza: ad esempio la Banca centrale europea può essere consultata in relazione a proposte che riguardano questioni economiche e finanziarie.

 

Parlamenti nazionali

I 27 parlamenti nazionali degli Stati membri svolgono funzioni di controllo sui rispettivi governi in relazione alle attività dell’Unione Europea e dispongono di una serie di diritti, tra cui il diritto di esprimere le proprie riserve in relazione ai progetti di atti legislativi.

I parlamenti nazionali trasmettono alla Commissione pareri motivati qualora rilevino che un determinato progetto di atto legislativo non rispetta il principio di sussidiarietà.([1]) Se sono soddisfatte determinate condizioni, la Commissione riesamina la sua proposta e spiega pubblicamente i motivi per cui intende mantenerla, modificarla o ritirarla.

La Commissione mantiene inoltre un dialogo politico costante con i parlamenti nazionali, che le trasmettono i loro pareri su qualunque sua iniziativa legislativa o politica o, di propria iniziativa, su qualunque tema politico.

 

Approvazione del bilancio dell’UE

Il bilancio annuale dell’UE è approvato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In caso di opinioni divergenti tra le due istituzioni, si avviano procedure di conciliazione fino all’approvazione.


[1] Il principio di sussidiarietà funge da criterio regolatore per l'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione. Il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale e legittima invece l'Unione a esercitare i suoi poteri quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di un'azione prevista in misura soddisfacente e quando l'intervento a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, l'intervento delle istituzioni dell'Unione a norma del principio di sussidiarietà presuppone che siano soddisfatte tre condizioni: (a) non si deve trattare di un settore di competenza esclusiva dell'Unione (competenza non esclusiva); (b) gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (necessità); (c) l'azione può, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguita meglio a livello di Unione (valore aggiunto).